Termini e Condizioni per il formato digitale
a) il Cedente è autore della fotografie in allegato (“Opera”) e per l’effetto è titolare di tutti i diritti di sfruttamento economico dell’ Opera;
b) il Cessionario si è rivolto al Cedente manifestando interesse ad acquisire i diritti di sfruttamento economico dell’Opera;
c) il Cedente si è reso disponibile ad accettare la richiesta del Cessionario alle condizioni infra specificate.
Tutto ciò premesso le parti stipulano quanto segue.
- Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.
- Il Cedente autorizza il Cessionario ad utilizzare l’Opera, cedendogli in licenza esclusiva e in perpetuo i diritti con cui è protetta, elencati all’art.88 della l. 22 aprile 1941, n. 633 (“Legge”).
- Il Cessionario si obbliga, ai sensi dell’art. 90 della Legge, ad indicare chiaramente su tutti gli esemplari dell’Opera che verranno prodotti a seguito del presente Accordo, le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo (o della ditta dal quale il fotografo dipende);
2) la data dell’anno di produzione;
4. Il Cessionario si obbliga a corrispondere al Cedente, per effetto della cessione di cui all’art. 1, l’importo pattuito.
- Il Cedente avrà diritto di risolvere il presente accordo con effetto immediato, e con diritto al risarcimento dei danni subiti, in caso di mancato pagamento.